Art. 10.
(Agevolazioni fiscali per le imprese di commercializzazione di videogrammi).

      1. Al fine di stimolare la fruizione di film nazionali cui partecipa l'Istituto e, in generale, dei film prodotti o distribuiti da imprese di produzione e distribuzione indipendenti, non costituiscono reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, gli utili dichiarati dalle imprese esercenti la vendita e il noleggio di videocassette e di dvd, che li impiegano nell'acquisto di videogrammi di film prodotti o distribuiti da produttori o distributori indipendenti, come definiti dall'articolo 7. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.